STATUTO COMITATO CAVARZERE LIFE                                                          21/11/2016
Articolo 1 – SEDE – Il Comitato ha sede in via Gioacchino Rossini 4 30014 Cavarzere ( Ve). La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell’assemblea degli aderenti. Articolo 2 – SCOPI – Il Comitato è costituito ai sensi della L. 266 del 11/8/1991 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è una iniziativa autonoma, pluralista, apartitica, volontaria, democratica. Ha lo scopo di promuovere attività sportive, gestione di impianti sportivi per incrementare l’attività fisica dei cittadini dove il comitato opera. L’attività sportiva comprende gare, allenamenti, corsi teorici, preparazione atletica, campo pratica ecc…….. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla didattica e all’istruzione della disciplina sportiva nei confronti dei principianti e persone con disabilità. Il Comitato potrà avvalersi di istruttori sportivi, sia tra i soci (anche i membri dei consiglio direttivo), sia  tramite personale esterno, e di attivare iniziative, ed  eventi sul territorio di promozione turistica, promozionale, ed enogastronomica anche di carattere  turistico, storico e sportivo.. Organizzazione di eventi musicali di qualsiasi genere.  Per raggiungere questi fini il Comitato si doterà degli strumenti mobili ed immobili che riterrà più opportuni. Articolo 3 – ADESIONE AL COMITATO – L’adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l’attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito politico. Articolo 4 – QUOTE ASSOCIATIVE –L’attività del comitato verrà autofinanziata attraverso libere oblazioni volontarie degli aderenti al comitato stesso e dalle quote associative di tempo in tempo decise dal consiglio direttivo. Articolo 5 – FONDO COMUNE – I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune. Articolo 6 – ORGANI E POTERI – Organo decisionale del Comitato è l’assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1) dei presenti. L’assemblea degli aderenti elegge un Presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere i quali, insieme con altri consiglieri eletti dall’assemblea, compongono il Consiglio direttivo del Comitato. Questi organismi, che restano in carica cinque anni, hanno la rappresentanza del Comitato ed i poteri loro conferiti dall’assemblea. Articolo 7 – RECESSO – Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente del Comitato con lettera raccomandata . Articolo 8 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA – L’assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vice-Presidente e da almeno 1/20 degli aderenti, o dal 50%+1 degli stessi. L’avviso di convocazione dell’assemblea verrà recapitato agli aderenti con comunicazione scritta via SMS o posta elettronica, con almeno tre (3) giorni di anticipo. Articolo 9 – DURATA E SCIOGLIMENTO – Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea. Articolo 10 – DIRITTI DEGLI ADERENTI – I promotori e gli aderenti hanno i seguenti diritti: – eleggere il Consiglio Direttivo – approvare il rendiconto annuale – partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato Articolo 11 – DOVERI DEGLI ADERENTI – E’ dovere di ciascun aderente: – partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno – impegnarsi per il raggiungimento dello scopo – tenere verso gli associati un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede Articolo 12 – ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI – I promotori e/o gli aderenti che contravvengano ai doveri indicati dal presente Statuto possono essere esclusi dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell’aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione è prevista per i seguenti casi: – inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato – inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali. Articolo 13 – PRESIDENTE DEL COMITATO – Il presidente del Comitato è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto dall’assemblea tra i consiglieri, è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, nonché in sede amministrativa e giudiziaria, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è autorizzato a impegnare tutti gli atti e operazioni in nome del Comitato. In caso di impedimento del Presidente, il medesimo potrà delegare il Vice-Presidente a rappresentare il Comitato con gli stessi poteri a Lui conferiti. Articolo 14 – COMPENSI – I Consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza. Articolo 15 – PATRIMONIO – Il patrimonio del comitato è costituito da: – Quote sociali, oblazioni volontarie dei promotori e degli aderenti – contributi e liberalità ricevute – riserve formate con utili – altre riserve accantonate Articolo 16 – ESERCIZIO SOCIALE – L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. Articolo 17 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI – Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale. Articolo 18 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO – In caso di scioglimento il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del comitato. Articolo 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, il 21.11.2016 e per quanto non previsto dal presente atto si rimanda agli artt. 39/42 del C.C.